Nota informativa in merito all'obbligo del bancomat (POS) per gli PSICOLOGI Stampa
Domenica 06 Luglio 2014 20:56

no-posRiteniamo fare cosa utile e gradita fornire alcune precisazioni in merito al presunto obbligo di dotarsi di POS (point of sale) che - secondo notizie diffuse in questi mesi - graverebbe su tutti i professionisti e quindi anche sugli iscritti all’Ordine degli Psicologi a partire dal 30 giugno 2014.

Anticipiamo già la conclusione che detto obbligo, alla data odierna, non sussiste.

Dal 1° luglio 2014 entra in vigore per imprese e professionisti l’obbligo generalizzato di accettare pagamenti a mezzo bancomat qualora il pagamento sia di importo superiore a 30€ e venga effettuato da un acquirente soggetto privato. L’obbligo consiste nell’impossibilità di rifiutare pagamenti che l’acquirente intenda fare a mezzo bancomat: ciò non significa però che l’acquirente non possa comunque scegliere altro mezzo di pagamento (assegno, contanti, bonifico, ecc…).

Le norme di riferimento

L'art. 15 comma 4 del cd. "decreto sviluppo bis" (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", come modificato dall’ultimo decreto cd. "mille proroghe", cfr. art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.) ha previsto che:

"A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".

Il D. Lgs. n. 231/2007 ha vietato l’uso del denaro contante per pagamenti superiori ai 1.000 (mille) euro.

La normativa regolamentare di attuazione (D.M. Sviluppo economico 24 gennaio 2014) fornisce la definizione di "carta di debito": si tratta di uno strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto, ma consente l'addebito in tempo reale. L’onere riguarda i pagamenti di importo superiore ai trenta euro (art. 2, comma 1, D.M. cit.).


Obblighi e conseguenze

ll legislatore non ha stabilito che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati ai prestatori di servizi - compresi gli Psicologi - dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.

La volontà della parti del contratto d’opera professionale resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento:  i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno (circolare o bancario) o bonifico bancario potranno continuare a farlo.

Le disposizioni sopra richiamate non hanno introdotto un obbligo di utilizzo a carico del soggetto pagatore, bensì un obbligo di accettazione del pagamento tramite carta di debito.

Si tratta di un’ipotesi non frequente: qualora il paziente dovesse richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore (art. 1206 codice civile) che non libera il debitore dall’obbligazione, senza ulteriori conseguenze.

Ad oggi non sono previste sanzioni in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

Potrebbe esservi una sanzione a carico del professionista che non accetti il pagamento solo a seguito di contestazione da parte della Guardia di Finanza: la contestazione sarebbe superata dalla prova che il paziente è stato informato della possibilità di procedere al pagamento tramite bonifico elettronico, assegno bancario o circolare, bonifico bancario.


Conclusioni

I professionisti che il 30 giugno 2014 non si doteranno di POS non subiranno conseguenze.

La comunità professionale è in attesa di eventuali novità soprattutto in considerazione del suscitato malcontento sia per i costi impliciti che per la dubbia utilità di tale obbligo.

Si suggerisce agli Psicologi, dove possibile, di far sottoscrivere ai pazienti un contratto per definire il contenuto degli accordi (utilissimo nei casi, sempre più frequenti, di rifiuto o ritardo nei pagamenti) specificando che "il pagamento del compenso professionale avverrà mediante bonifico bancario, addebito diretto, assegno bancario o circolare".