News: l'Indennità di maternità è cumulabile Stampa
Giovedì 11 Luglio 2013 07:57

 

indennita maternitaIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che, per le Psicologhe libero professioniste convenzionate a tempo indeterminato, l'incumulabilità dell'indennità di maternità è riferita solamente al periodo coperto dalle Aziende Sanitarie, mentre per il restante periodo le colleghe hanno diritto all'integrazione dell'indennità di maternità.

 

L'indennità di maternità è cumulabile
Il Sole 24 Ore
Il quesito in argomento è stato posto al ministero del Lavoro in quanto il regolamento dell'Enpap afferma il criterio dell'incumulabilità, ...

Indennità di maternità: per le collaborazioni con il Ssn è cumulabile
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Ora, il quesito posto al cospetto del dicastero del Lavoro parte dalla constatazione che l'Enpap, l'ente di categoria del caso specifico, ...

Cari Colleghi e Colleghe,
 
la notizia comparsa sul Sole 24 Ore si riferisce ad un annoso problema che riguarda le colleghe convenzionate a tempo indeterminato.
Nell'ACN del 2005, l'art. 37 co. 4 copriva solamente 14 settimane del periodo di maternità obbligatoria e l'Enpap, di fatto, nega il diritto all’integrazione dell'erogazione dell’indennità di maternità ove la psicologa pratichi la libera professione, anche in regime di convenzione a tempo indeterminato con il S.S.N., basandosi sul principio della c.d. incumulabilità dei trattamenti di indennità di maternità.


L'8 febbraio, a firma di Mario Sellini, l'AUPI ha rivolto un interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali evidenziando la disparità di trattamento delle Psicologhe libero professioniste convenzionate a tempo indeterminato, sia rispetto a quanto riconosciuto alle libere professioniste non titolari di ore di convenzione, sia rispetto al trattamento riservato alle professioniste delle Casse di Previdenza dei Medici Chirurghi, dei Biologi, dei Chimici, in quanto queste casse non applicano i principi di incumulabilità che applica l'Enpap.
 

Il Ministero ha risposto il 4 luglio stabilendo che l'incumulabilità si riferisce solamente al periodo coperto dalle Aziende Sanitarie, mentre per il restante periodo le colleghe hanno diritto all'integrazione dell'indennità di maternità.

 

Riteniamo, infine, che il diritto si debba applicare anche alle colleghe che hanno avuto il periodo di maternità negli anni passati senza aver riconosciuto il diritto all'integrazione dell'indennità.

E' sicuramente una bella e importante notizia frutto di un'azione mirata dell'AUPI che risolve un'insoddisfazione diffusa nelle colleghe e un'ingiustizia palese rispetto ad una normativa nazionale, art. 70 e 71 del D.Lgs. n. 151 del 2001.


Giancarlo Marenco